1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a. il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che possiede almeno il 25% del capitale della societa' che distribuisce i dividendi. b. il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Un residente di Israele che riceve i dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ha diritto ad un rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta societa', previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa societa', che in tal caso agisce a suo nome e per conto di detto residente di Israele. Tale disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa Convenzione. La societa' distributrice puo' pagare l'ammontare suddetto ad un residente di Israele al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare dell'imposta da essa dovuta nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta ad un residente di Israele a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2 (a), che egli detenga le azioni per un periodo di dodici mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della societa' distributrice in una misura piu' elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo fiscale nel quale la rettifica e' divenuta definitiva e' limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regine fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 7. Qualora una societa' residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Testo vigente dal 30 ottobre 1997
