All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per l'anno finanziario 1968 - in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e per gli anni 1969 e 1970, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-22;373~art3 · fonte su Normattiva