L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto dal 1 gennaio 1978. La semplificazione delle modalita' di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto articolo 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1 gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, sempreche' l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il reddito e' determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".
Testo vigente dal 27 febbraio 1978
