Art. 6 — Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo i si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Qualora il possesso di azioni o di altre quote sociali di una societa' attribuisca al loro possessore il diritto di godimento su beni immobili posseduti dalla societa', il reddito derivante dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto di godimento e' imponibile nello Stato contraente in cui e' situato il bene immobile. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti da beni immobili utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti. 6. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano anche ai redditi derivanti da diritti di godimento di una impresa, di cui al medesimo paragrafo, ed ai redditi derivanti da tali diritti di godimento utilizzati per l'esercizio di professioni indipendenti.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
