1. In attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 1, secondo paragrafo, dell'Accordo di sede, il Governo versera' annualmente all'Istituto, relativamente agli immobili gia' in uso, un contributo forfettario pari ad euro settecentocinquantamila. Il contributo sara' versato a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale il presente Protocollo entra in vigore. Per gli anni seguenti il versamento sara' effettuato entro il 30 aprile. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna del «Settore A» come identificato nell'Allegato 2, il contributo di cui al paragrafo 1 e' incrementato di euro centomila annui. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla consegna della porzione restante di Palazzo Buontalenti, il contributo e' incrementato di ulteriori euro duecentomila annui. 3. Fermo restando il rispetto della legislazione italiana in materia di tutela del patrimonio culturale e senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 7, l'Istituto si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come definiti dalla legislazione italiana, diversi da quelli posti a carico dello stesso dal punto C dell'Allegato all'Accordo di sede, secondo un programma predefinito, stabilito in stretta collaborazione con le competenti autorita' italiane. L'Istituto sosterra' le relative spese nel rispetto del proprio regolamento finanziario. 4. Le Parti potranno rivedere di comune accordo l'importo del contributo forfettario previsto dal presente articolo, a partire dal quinto anno di entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo e, di seguito, con una cadenza quinquennale.

Testo vigente dal 15 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;38~allegato-art5 · fonte su Normattiva