[1]Obiettivi

[2]1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse. 2. La cooperazione economica si prefigge di:

[3]- agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo; - favorire relazioni economiche equilibrate tra le Parti; - sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art39 · fonte su Normattiva