[1]discriminazione

[2]1. I nazionali di uno Stato Contraente, siano o meno residenti di uno degli Stati Contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in quest'altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attivita'. Detta disposizione non e' intesa a vincolare uno Stato Contraente a garantire ai residenti dell'altro Stato Contraente deduzioni personali, sgravi o riduzioni fiscali che lo Stato accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o situazione familiare. 3. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7 dell'articolo 11 o paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni e altre somme pagate da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, saranno deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente dello Stato Contraente menzionato per primo. 4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato Contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stesa natura nel primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art24 · fonte su Normattiva