[1]di informazioni

[2]1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non sia in contrasto con la Convenzione, nonche' per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non e' limitato dall'articolo 1. Qualsiasi informazione ricevuta da uno Stato Contraente sara' tenuta segreta cosi' come qualsiasi informazione ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e potra' essere comunicata solo alle persone o alle autorita' (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento, o dell'esazione, dell'applicazione o citazione in giudizio o decisione di ricorso per quanto concerne le tasse che sono oggetto della Convenzione. Dette persone o autorita' utilizzeranno le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorita' potranno comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo:

  • a)di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente:
  • b)di fornire particolari che non potrebbero essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato Contraente;
  • c)di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art26 · fonte su Normattiva