Articolo XVI 1. L'originale della presente Convenzione, in lingua inglese, francese, russa e spagnola, ciascun testo facendo ugualmente fede, sara' depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato. 2. Il Governo depositario notifichera' agli Stati firmatari ed aderenti ed all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente convenzione, in conformita' con l'articolo XI;
- d)ogni comunicazione ricevuta in conformita' con l'articolo I, capoverso 4, della presente Convenzione;
- e)ogni notifica ricevuta in conformita' con l'articolo II, capoverso f) ogni dichiarazione ricevuta in conformita' con l'articolo XIII, capoverso 2 nonche' la data della quale la dichiarazione avra' effetto;
- g)ogni denuncia ricevuta in conformita' con l'articolo XII, capoverso Io, oppure all'articolo XIII, capoverso 3, nonche' la data alla quale la denuncia avra' effetto;
- h)ogni dichiarazione ricevuta in conformita' con l'articolo XIV, capoverso 2, nonche' la data alla quale la dichiarazione avra' effetto. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Washington, il ventisei ottobre millenovecentosettantatre.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
