1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o sicentifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, programmi relativi ad elaboratori elettronici, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e epr informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale prvengono i canoni, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti ed i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno Stato una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessita' e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389~convenzione-art10 · fonte su Normattiva