al Protocollo 1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Protocollo. 2. Le proposte di emendamenti sono sottoposte per iscritto al Segretario Esecutivo della Commissione che le comunica a tutte le Parti. L'Organo esecutivo esamina le proposte di emendamento nella sua riunione annua piu' ravvicinata sotto riserva che tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo almeno 90 giorni in anticipo. 3. Gli emendamenti al Protocollo, tranne gli emendamenti al suo Annesso tecnico, sono adottati per consenso delle Parti rappresentate ad una riunione dell'Organo esecutivo, ed entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di questi emendamenti. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualunque Parte li abbia accettati dopo che due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha depositato il suo strumento di accettazione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti all'Annesso tecnico sono adottati per consenso delle Parti rappresentate ad una riunione dell'Organo esecutivo e prendono effetto il trentesimo giorno successivo alla data alla quale sono stati comunicati in conformita' con il paragrafo 5 in appresso; 5. Gli emendamenti di cui ai paragrafi 3 e 4 precedenti sono comunicati a tutte le Parti dal Segretario esecutivo, il prima possibile dopo la loro adozione.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;39~protocollo-art11 · fonte su Normattiva