Art. 15 (Convenzione)
[1]- Reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive
[2]1 Ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta di sanzionare penalmente la manipolazione delle competizioni sportive implicante pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente, quali definite nell'ordinamento giuridico interno.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
