[1]ACCORDO

[2]TRA

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]E

[5]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

[6]SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[7]ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI

[8]INTRODUZIONE

[9]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti (di seguito denominati "la Parte" o "le Parti"):

[10]- Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; - Convinti che la cooperazione bilaterale contribuira' alla reciproca comprensione sulle questioni militari e al rafforzamento delle rispettive capacita' di difesa; - Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[11]Articolo 1 PRINCIPI E SCOPI

[12]La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocita', uguaglianza ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con gli ordinamenti nazionali delle Parti e il diritto internazionale applicabile, nonche' nel rispetto delle obbligazioni derivanti dall'appartenenza delle Parti ad organismi internazionali regionali e, in particolare, per quanto attiene alla Parte Italiana, delle obbligazioni derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;39~accordo-art1 · fonte su Normattiva