[1]Prezzo quotidiano e prezzo indicativo
[2]1. Ai fini del presente Accordo, il prezzo dei semi di cacao sara' determinato con riferimento ad un prezzo quotidiano e ad un prezzo indicativo. 2. Il prezzo quotidiano risulta, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 3, della media calcolata quotidianamente delle quotazioni a termine dei semi di cacao del piu' attivo trimestre commerciale piu' vicino, alla borsa del cacao di New York a mezzogiorno e al Mercato trimestrale del Cacao di Londra alla chiusura. Le quotazioni di Londra sono convertite in "cents" statunitensi per libbra mediante il tasso di cambio giornaliero a sei mesi di termine fissato a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide il metodo di calcolo da utilizzare quando sono disponibili solo le quotazioni su di uno dei due mercati del cacao o se la Borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al seguente periodo di tre mesi si effettua il quindici del mese che precede immediatamente il mese attivo piu' vicino in cui i contratti vengono a scadere. 3. Il Consiglio puo', con voto speciale, decidere di utilizzare, per determinare il prezzo quotidiano, ogni altro metodo di calcolo che ritenga piu' soddisfacente di quello indicato al paragrafo 2. 4. Il prezzo indicativo e' la media dei prezzi quotidiani stabilita su di un periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, o, ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 34, per un periodo di 22 giorni di mercato consecutivi. Quando si fa riferimento nel presente Accordo al prezzo indicativo uguale, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, si deve intendere che la media dei prezzi quotidiani per il periodo richiesto di giorni di mercato consecutivi e' stato uguale, inferiore o superiore a tale cifra; il periodo richiesto di giorni di mercato consecutivi comincia il primo giorno in cui il prezzo quotidiano e' uguale, inferiore o superiore a tale cifra.
Testo vigente dal 23 agosto 1975
