[1]Contributi al finanziamento dello stock regolatore

[2]1. Il tasso del contributo percepito sul cacao sia al momento della sua prima esportazione da parte di un membro, sia al momento della sua prima importazione da parte di un membro, non supera un cent statunitense la libbra di semi di cacao ed e' fissato proporzionalmente per i prodotti derivanti dal cacao conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32. In ogni caso, il contributo viene percepito una sola volta. Nel corso dei due primi anni di contingentamento per i quali il contributo e' in vigore, i semi di cacao e proporzionalmente per i prodotti derivanti dal cacao in conformita' dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32. Per il periodo che segue, il Consiglio puo', con voto speciale, determinare un tasso di contributo inferiore, tenuto conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione relativi allo stock regolatore. Nel caso contrario, viene mantenuto il tasso in vigore. Se il Consiglio, con voto speciale, decide che sono stati riuniti capitali sufficienti per assicurare il funzionamento dello stock regolatore e l'adempimento degli impegni finanziari del Consiglio relativi allo stock regolatore, non vengono piu' percepiti altri contributi. 2. I certificati di contributo sono rilasciati dal Consiglio in conformita' delle norme che esso ha fissato. Tali norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e regolano in particolare l'eventuale utilizzazione di agenti, il rilascio di documenti relativi al versamento dei contributi, e il versamento di contributi entro un dato termine. 3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valute liberamente convertibili e non sono soggetti al controllo dei cambi. 4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto di ogni acquirente e di ogni venditore a fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle consegne di cacao.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art38 · fonte su Normattiva