[1]Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

[2]1. Viene istituita un'Organizzazione internazionale del cacao incaricata di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo nonche' di controllarne l'applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le proprie funzioni per il tramite:

  • a)del Consiglio internazionale del cacao e del Comitato esecutivo;
  • b)del direttore esecutivo e del personale. 3. Il Consiglio decidera' nel corso della sua prima sessione circa il luogo della sede dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art5 · fonte su Normattiva