1. Agli atti relativi alla esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1 in cui e' parte l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID) si applicano, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruisce l'Amministrazione dello Stato. 2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1 sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predette Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;395~art3 · fonte su Normattiva