Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare e' stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non e' soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino

Testo vigente dal 20 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-01-19;4~art1 · fonte su Normattiva