Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
- a)protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 1989;
- b)protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri delle CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 16 febbraio 1989;
- c)protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione svizzera dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 20 marzo 1989;
- d)protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Svezia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 12 aprile 1989;
- e)protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e il Regno di Norvegia dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 19 aprile 1989;
- f)protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, fatto a Bruxelles il 31 maggio 1989;
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
