Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 2 aprile 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28402/2025

    27 ottobre 2025
    • ASSICURAZIONE
    • CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

    L'opposizione all'ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale, già in corso all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007), se proposta dopo tale entrata in vigore, con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una disdetta anteriore non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c.), va apprezzata come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale, efficace dopo sessanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato d.l., con conseguente non debenza delle rate contrattuali scadenti successivamente a tale termine.

    Art. 1 · Art. 1899 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 330/2009

    Altra decisione
    11 dicembre 2009

    riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Sabino CASSESE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 70 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 222/2008

    Questione infondata
    20 giugno 2008

    Non è fondata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che detta disposizioni relative all'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico. La determinazione dei principi fondamentali della disciplina di una determinata professione, quale che sia il settore in cui questa si esplichi, spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., prescindendosi, al fine dell'attribuzione della materia delle «professioni» alla competenza concorrente dello Stato (che corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i princípi dell'ordinamento comunitario), dal settore nel quale l'attività professionale si esplica.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40~art1 · fonte su Normattiva