[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973; in considerazione del fatto che ii Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1; manifestando la propria disponibilita' a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita' del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Definizioni

[5]Parte I Ai fini del presente Accordo: (a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti; (b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; (c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1; (d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; (e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo; (f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia; (g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio; (h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia; (i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio; (j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

Testo vigente dal 4 maggio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-04-14;40~accordo-arti · fonte su Normattiva