Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~approvazione-art2 · fonte su Normattiva