1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how;

  • a)I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
  • b)Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
  • c)Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
  • d)Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza pubblica e della sanita' pubblica le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~allegato-c-art13 · fonte su Normattiva