Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, e il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri. I firmatari hanno la possibilita', se lo desiderano, di prevedere nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.
Testo vigente dal 3 settembre 1974
