Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 16 dell'accordo sub a), all'articolo 17 dell'accordo sub b), all'articolo 15 dell'accordo sub c), all'articolo 15 dell'accordo sub d), all'articolo 15 dell'accordo sub e), all'articolo 15 dell'accordo sub f), all'articolo 15 dell'accordo sub g). La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, e' valutata in L. 1.614.998.750.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~approvazione-art2 · fonte su Normattiva