1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica. Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407~art17 · fonte su Normattiva