Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico), non ancora definite con la corresponsione dell'imposta, per le quali era prevista la compensazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, e per le quali non sia stata presentata, pur sussistendone il titolo, la denuncia o la domanda di rimborso di cui all'articolo 5 della legge di sanatoria 28 ottobre 1980, n. 687, possono essere regolarizzate mediante invio all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita richiesta corredata dalla documentazione eventualmente non ancora prodotta, a suo tempo stabilita, a norma del citato articolo 5, dal Ministero delle finanze. Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalita' di cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;408~art2 · fonte su Normattiva