due Parti, favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura nonche' lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;408~accordo-art2 · fonte su Normattiva