due Parti, favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura nonche' lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.
Testo vigente dal 10 novembre 1999
