qualsiasi altra disposizione contenuta in questo Accordo, ai fini della tassazione saranno applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni, con riferimento alle imposte sul reddito ed alla prevenzione dell'evasione fiscale, entrata in vigore il 23 marzo 1983.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;416~accordo-art6 · fonte su Normattiva