[1]ARTICOLO XI. (Emendamenti agli Allegati)
[2]1. Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti. 2. Qualsiasi Parte puo' presentare una proposta di emendamento. 3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento corredato da una esposizione circa le relative motivazioni e basato su migliori dati scientifici disponibili, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione, e, nel piu' breve tempo possibile, formera' l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione relativa al testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dall'apertura della sessione. Alla scadenza di tale termine, il Segretariato comunichera' alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data. 4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 5. Un emendamento agli Allegati entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno presentato una riserva conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 6, ottanta giorni dopo la sessione dalla Conferenza delle Parti durante la quale e' stato adottato. 6. Nel corso del termine di ottanta giorni previsto dal paragrafo 5 di cui sopra, qualsiasi Parte ha la facolta', mediante notifica scritta al Depositario, di esporre una riserva sull'emendamento in questione. Una riserva ad un emendamento puo' essere ritirata mediante notifica scritta al Depositario; in tale caso l'emendamento entrera' in vigore nei confronti della detta Parte, novanta giorni dopo che la detta riserva sara' stata ritirata.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
