[1]PROCEDURA AMICHEVOLE

[2]1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per detta persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, detta persona puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti. 5. Qualora le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorita' competenti ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso puo' essere sottoposto ad arbitrato qualora entrambe le autorita' competenti e il contribuente concordino ed il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione. La decisione della commissione per un caso specifico e' vincolante per entrambi gli Stati relativamente a tale caso. La procedura viene stabilita con uno scambio di note tra gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 14 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;42~convenzione-art24 · fonte su Normattiva