Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

  • a)accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;
  • b)accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;
  • c)accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~approvazione-art1 · fonte su Normattiva