Per l'attuzione della presente legge e' autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~art3 · fonte su Normattiva