[1]Disposizioni finanziarie

[2]1. Le Agenzie attuatrici sono responsabili del finanziamento dei progetti congiunti nel quadro del presente Accordo; in proporzione alle rispettive partecipazioni agli stessi. 2. 1 programmi di cooperazione previsti nel quadro del presente Accordo sono soggetti alla disponibilita' di fondi appropriati da parte di ciascuna Agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di finanziamento. 3. Ciascun Accordo attuativo definisce, tra l'altro, le disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai programmi di cooperazione.

Testo vigente dal 6 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;43~accordo-quadro-art8 · fonte su Normattiva