[1]- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

[3]2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piu' favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nelle misura in cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo.

[4]3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi in virtu' della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ed un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;430~accordo-art3 · fonte su Normattiva