E' convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono stati salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-10-23;431~art1 · fonte su Normattiva