[1]DI INFORMAZIONI

[2]1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni o i documenti necessari per applicare le disposizioni del presente Accordo nonche' per la prevenzione o l'accertamento delle evasioni delle imposte oggetto del presente accordo. Le informazioni o documenti scambiati saranno tenuti segreti, ma saranno comunicati alle persone (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure, delle verifiche o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle frodi ad esse collegate o alle persone cui si riferiscono le informazioni o i documenti. 2. Lo scambio di informazioni o di documenti avviene su base automatica, o dietro richiesta per casi specifici, ovvero in entrambi i modi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di volta in volta l'elenco delle informazioni o dei documenti da trasmettersi automaticamente. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni o documenti che non possono essere ottenuti in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente; (c) di trasmettere informazioni o documenti che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art27 · fonte su Normattiva