Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~art2 · fonte su Normattiva