Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 17 della convenzione stessa.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
