[1]- Misure d'urgenza
[2]1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengono meno i motivi. 2. Ogni qualvolta sara' possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
