Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
