1. I mezzi di trasporto di proprieta' dello Stato d'invio e utilizzati a fini consolari devono essere assicurati per la responsabilita' civile nei confronti di terzi. 2. I membri dell'ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti dello Stato ricevente in materia di assicurazione per responsabilita' civile relativa all'utilizzazione di qualsiasi veicolo, nave o aereo.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art35 · fonte su Normattiva