[1], certificazioni e misure regolatrici

[2]1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti appoggiano congiuntamente lo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l'interoperabilita' con altri sistemi GNSS. Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la datazione. Le Parti convengono sulla creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente Accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare in sede di Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, di Organizzazione marittima internazionale e di Unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinche' le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su trasparenti criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti.

Testo vigente dal 8 maggio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-04-16;44~accordo-art10 · fonte su Normattiva