MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di una nave sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave e' registrata. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di una nave sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 3. I redditi che un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune "pool" ad un esercizio, in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445~art8 · fonte su Normattiva