D i v i d e n d i 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'imposta sui dividendi pagati da una societa' di capitali residente della Repubblica italiana ad una societa' residente della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima societa' non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 4. Le persone residenti dell'Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania, all'obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una societa' residente della Repubblica federale di Germania, hanno diritto al rimborso dell'imposta di conguaglio compresa nell'ambito dell'imposta sulle societa', ("Vergutung des Erhohungsbetrages") tenendo conto delle norme del paragrafo 52 - Korpershaftsteuergesetz della Repubblica federale di Germania. 5. Una societa' della Repubblica federale di germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale di una societa' di capitali residente della Repubblica italiana e che riceve dei dividendi distribuiti da quest'ultima societa' ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio afferente tali dividendi quando la stessa e' stata effettivamente versata dalla societa' in relazione a detti dividendi, fatta salva la deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 3 del presente articolo. Detto rimborso deve essere richiesto, nei termini previsti dalla legislazione italiana, per il tramite della societa' distributrice che, in questo caso, agisce in nome e per conto della societa' residente della Repubblica federale di Germania. Detta disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione e' stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. La societa' distributrice puo' pagare l'ammontare rimborsabile ad una societa' della Repubblica federale di Germania al momento del pagamento dei dividendi a quest'ultima spettanti e detrarne l'importo nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Una societa' della Repubblica federale di Germania ha diritto al pagamento dell'ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio qualora sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi ed abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno dodici mesi antecedente tale data. Nel caso di una successiva rettifica in aumento del reddito imponibile della societa' distributrice o nel caso di un recupero a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla societa' per il periodo fiscale nel corso del quale la rettifica e' divenuta definitiva e' limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla maggiorazione di conguaglio (ed effettivamente versata all'Erario). 6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa:

  • a)gli utili distribuiti su azioni, compresi i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata) ad eccezione dei crediti, e
  • b)gli altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale degli utili distribuiti su azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la societa' distributrice e' residente e, ai fini dell'imposizione nella Repubblica federale di Germania, i redditi che uno "stiller Gesellschafter" (accomandatario) ai sensi della legislazione fiscale tedesca ritrae dalla sua partecipazione in tale qualita' in un'impresa commerciale, industriale o artigianale, nonche' le distribuzioni relative a quote di un fondo d'investimento. 7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 8. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utile o redditi realizzati in detto altro Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art10 · fonte su Normattiva