P a t r i m o n i o 1. Il patrimonio costituito dai beni immobili previsti all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonche' dai beni mobili destinati al loro esercizio e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art23 · fonte su Normattiva