Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonche' le pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato. Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalita' dell'altro Stato.
Testo vigente dal 17 aprile 1963
