Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonche' le pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato. Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalita' dell'altro Stato.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art12 · fonte su Normattiva