PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b)Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (a) del presente Articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato ed il beneficiario sia un residente di quest'ultimo Stato il quale:
- i)abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la nazionalita' del primo Stato; o ii) senza avere la nazionalita' del primo Stato, non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita', senza avere la nazionalita' dello Stato dal quale provengono le pensioni. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Testo vigente dal 12 gennaio 1999
