[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potra' denunciare la Convenzione, per le vie diplomatiche, mediante comunicazione scritta di denuncia all'altro Stato contraente almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate dopo la fine dell'anno solare nel quale e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, sugli esercizi fiscali che iniziano dopo la fine dell'anno solare nel quale e' stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Roma, in duplice copia, il 16 giorno di novembre dell'anno millenovecentonovantacinque nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Sud Africa

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473~convenzione-art30 · fonte su Normattiva