[1]Art. V Programma di lavoro e progetti

[2]A. L'Agenzia dovra' svolgere le proprie attivita' sulla base del programma di lavoro annuale, redatto dal Segretariato, esaminato dal Consiglio e adottato dall'Assemblea. B. L'Agenzia puo', in aggiunta al proprio programma di lavoro, previa consultazione dei Membri e, in caso di disaccordo, previa approvazione dell'Assemblea, svolgere progetti avviati e finanziati dai Membri, a condizione di disporre delle risorse non finanziarie necessarie.

Testo vigente dal 3 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;48~statuto-artv · fonte su Normattiva